In seguito all’azione intrapresa da diverse società scientifiche, tra cui la SICPRE, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha rettificato la Nota AIFA/AAM/P/12916 del 7 febbraio 2018 relativa alla facoltà di impiego dei farmaci a base di tossina botulinica da parte degli odontoiatri.
Nella Nota di rettifica (clicca qui per leggere il testo integrale) del 27 marzo 2018 si legge:
«In conformità al parere del Consiglio Superiore di Sanità del 15.07.2014, l’odontoiatra può effettuare “terapie con finalità estetica, solo dove queste siano destinate, ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409, alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrico ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica ‘correlata’ e non esclusiva, all’intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo, e comunque limitatamente alla zona labiale. Le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l’impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggano alle previsione dell’art 2 della legge 409/85”.
Al riguardo si rappresenta che le indicazioni terapeutiche dei prodotti a base di tossina botulinica a uso estetico (Azzalure, Bocouture, Vistabex) sono invece limitate al terzo superiore del volto».
Come previsto dal parere del Consiglio Superiore di Sanità del 15.07.2017 le attività di medicina estetica da parte dell’odontoiatria devono essere limitate all’area anatomica di competenza odontoiatrica (confine labiale, come stabilito dal parere del CSS); essere esclusivamente correlate alle cure odontoiatriche, nell’ambito di un completo protocollo di cure; avvenire con device e farmaci formulati per il trattamento dell’area anatomica odontoiatrica.